IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 23 aprile 1942, n. 505, recante norme per la
raccolta di campane facenti parte di edifici per il culto;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.
652;
  Visto  il  decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35,
concernente  la  riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e
di  quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti
da offese belliche;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori
pubblici,  per  i trasporti, per l'industria ed il commercio e per il
commercio coni l'estero;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La  riconsegna  e  la posa in opera delle campane raccolte ai sensi
del  regio  decreto  23 aprile 1942, n. 505, saranno effettuate dallo
Stato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto, con
le norme stabilite negli articoli seguenti.
  E' abrogato l'art. 2 del regio decreto 23 aprile 1942, n. 505.